
Ne consegue che se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non occorre operare alcun accorgimento; se l’assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso UniEmens. Gli eventi o elementi che hanno determinato l’aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2025, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2026, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento di , per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e/o in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.
L’Inps ricorda inoltre che, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2025), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2026. Anche ai fini della Certificazione Unica 2026 e della presentazione della dichiarazione tramite il modello 770/2025, i datori di lavoro terranno conto delle variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2025. La sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18%) deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.
Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva
L’assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra tra le operazioni i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. L’Inps ricorda che l’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse. Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In questa ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro e il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (o del mese) al quale era stato imputato. In relazione alla decorrenza del termine prescrizionale l’ente di previdenza osserva che l’effettiva fruizione delle ferie, con conseguente versamento contributivo che rende sine causa l’erogazione precedente, pone in essere il fatto costitutivo dell’indebito e pertanto, solo da tale momento in cui si accerta e viene a esistenza il presupposto legittimante la restituzione di quanto indebitamente versato, può farsi decorrere il termine di prescrizione ordinario della correlativa azione di ripetizione.
Fringe benefit
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2025 il datore di lavoro deve provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione dei limiti si deve tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvede al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove è trattenuta anche l’Irpef sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro). Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro deve attenersi alle seguenti modalità: portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefit corrisposti nel periodo d’imposta 2025, non assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno qualora – anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro – risulti complessivamente superiore all’importo di 1.000 euro o di 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico; provvedere a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno. Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro deve provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.
Conguagli per versamenti di quote di Tfr al Fondo di Tesoreria
Il versamento delle quote di Tfr dovute dalle aziende destinatarie dalle disposizioni di cui alla legge 296/2006 va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.





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