La tesi che non ha colto nel segno
La Cassazione ha respinto il ricorso (“ [Il medico] non chiarisce in qual modo le condizioni di servizio avrebbero impedito la lettura di un tracciato elettrocardiografico che evidenziava segni chiaramente compatibili [di] infarto miocardico acuto in atto”) evidenziando che :
– i dati clinici emersi dall’esame elettrocardiografico imponevano “l’immediata attivazione del protocollo per infarto miocardico acuto, a prescindere dalla storia clinica riferita dal paziente o dai suoi familiari”;
– l’articolo 3 bis del decreto legge n. 41 del 2021 circoscrive la punibilità per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, commessi dal personale sanitario, “ai soli casi di colpa grave, ma entro un perimetro rigorosamente definito: i fatti devono essere collocati temporalmente durante lo stato di emergenza epidemiologica [e] presentare un nesso eziologico con le condizioni straordinarie determinate [dalla] pandemia”;
– non sussiste alcun elemento idoneo a ricondurre l’omessa lettura dell’elettrocardiogramma e la conseguente omissione dell’attivazione del percorso assistenziale della paziente “a condizioni di emergenza assimilabili alla normativa anticovid , che presuppone un rapporto causale tra evento avverso e contesto straordinario (conoscenze scientifiche limitate sul fenomeno pandemico, impiego di personale non specializzato), e non già la sola fatica individuale o l’ordinario sovraccarico di turno”.
Da qui la decisione della Suprema Corte: il ricorso si risolve in una “doglianza generica” perché non fornisce le ragioni che avrebbero reso inesigibili “attività prive di complessità e, soprattutto, imposte dalla funzione di pronto soccorso svolta dall’imputato”.
