Storie Web venerdì, Giugno 12

In vista della imminente data di scadenza per l’attivazione delle Case della Comunità finanziate dal Pnrr, si stanno manifestando tutte le criticità connesse alle risorse umane indispensabili per la effettiva operatività delle nuove strutture ed evitare che le CdC si rivelino scatole vuote. Il primo grande problema è quello dei medici necessari ma la soluzione è strettamente legata alle vicende della riforma della Medicina generale proposta dal ministro della Salute. Peraltro una altra tematica è altrettanto strategica, quella dell’assunzione o reperimento degli infermieri di famiglia o comunità, i cosiddetti “IfoC”.

L’identikit

In questa sede si proverà a fare il punto sullo stato dell’arte e, in particolare, sulle caratteristiche giuridiche e contrattuali degli IFoC. Infatti, una prima domanda è d’obbligo: chi è l’infermiere di famiglia o comunità? Gli equivoci e i punti irrisolti sono numerosi e basti pensare che addirittura sul piano semantico non esiste omogeneità e chiarezza, visto che gli atti ufficiali parlano di IFoC, ma molte aziende li chiamano IFeC , con un singolare utilizzo indistinto delle due congiunzioni.

Le origini

Una delle prime apparizioni sul campo risale alla Regione Toscana che, con la delibera di Giunta n. 597 del 4 giugno 2018, ha indicato il quadro di riferimento, la definizione, le caratteristiche del modello, le responsabilità, le funzioni e le competenze nonchè il relativo percorso formativo per la nuova figura dell’infermiere di famiglia e di comunità (Ifc). Successivamente, nella fase iniziale della pandemia, il decreto legge 34/2020 (decreto “Rilancio) ha previsto all’art. 1, comma 5, una sorta di anticipazione della istituzione formale della figura dell’infermiere di famiglia (e comunità) per la quale – a prescindere da modelli organizzativi regionali già in atto, come in Toscana – era allora pendente il Ddl A.S. 1346, primo firmatario Marinello, che intendeva istituire la figura ma collocandola inequivocabilmente tra i convenzionati accanto a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. La scelta provvisoria per il 2020 è stata quella di utilizzare forme di “lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa” con un parametro di riferimento alla popolazione. Dal 2021 sembra però che il legislatore abbia deciso per il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della azienda sanitaria. Il ricorso a forme di lavoro autonomo è ormai sostanzialmente vietato nel pubblico impiego e la norma del decreto “Rilancio” le prevedeva, infatti, solo eccezionalmente per il 2020.

La natura giuridica

Attualmente il riferimento al decreto legge 34/2020 come fonte legislativa è quantomeno fuori contesto, perché ha introdotto la funzione di cui si parla senza specificare nulla sulla natura giuridica della “figura”, nemmeno se si trattava di lavoro subordinato o libero professionale, senza contare che era contestualizzata allo stato di emergenza. In seguito, il Dm 77/2022 nel paragrafo 6 dell’allegato 1 ripete pedissequamente le caratteristiche, le competenze e gli standard del IFoC, ma insiste a non definirne la natura giuridica, continuando a chiamarlo “figura professionale di riferimento”. Il problema è proprio il termine “figura” che non vuol dire niente perché la professione o il profilo professionale secondo il Ccnl resta sempre quello di infermiere tout court.

Le stesse Linee di indirizzo dell’Agenas non hanno precisato “chi” è l’IFoC ma solo “cosa” fa e “dove” lo fa. Nell’ordinamento professionale della Sanità esistono attualmente 31 professioni sanitarie, 3 operatori di interesse sanitario e 4 mestieri residuali riconducibili alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Le nuove professioni o profili sono istituiti con la procedura di cui all’art. 5 della legge 43/2006. La dizione “infermiere di famiglia” non costituisce una professione o un profilo autonomo bensì una specializzazione dell’infermiere o dell’infermiere pediatrico che si acquisisce con un master di I livello ai sensi dell’art. 6, comma 3, della citata legge 43/2006. Da pochi giorni (27 maggio) è entrato in vigore il decreto del Mur che ha istituito la laurea magistrale clinica in “Scienze infermieristiche su cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità”.

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