Il “caso Minetti”, in cui è ovviamente prematuro trarre conclusioni, ha fatto sorgere un dubbio giuridico: la grazia concessa dal presidente della Repubblica può essere revocata? Il dubbio è nato dopo la lettera inviata dal Quirinale al ministero della Giustizia per effettuare ulteriori accertamenti sulla situazione di Nicole Minetti, a cui sono state cancellate le condanne a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato con la grazia ricevuta da Sergio Mattarella a febbraio.
La grazia
Partiamo dalla Costituzione. La grazia è inserita tra i poteri del capo di Stato: è lui che, con un decreto apposito, può estinguere, in tutto o in parte, «la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un’altra specie di pena prevista dalla legge (ad esempio la reclusione temporanea al posto dell’ergastolo o la multa al posto della reclusione). La grazia estingue anche le pene accessorie, se il decreto lo dispone espressamente; non estingue invece gli altri effetti penali della condanna (art. 174 c.p.)». Ai sensi dell’art. 681 del codice di procedura penale, si legge inoltre, «può essere sottoposta a condizioni».
La revoca
Se la grazia è stata condizionata e il beneficiario commette un nuovo delitto non colposo entro 5 anni dal decreto presidenziale (10 anni nel caso di grazia riguardante la pena dell’ergastolo) per il quale viene condannato a una pena detentiva, il beneficio viene revocato di diritto. La revoca è disposta dal giudice dell’esecuzione. In caso di revoca, la pena condonata torna a essere eseguibile. Il caso Minetti non rientra, però, in questa fattispecie.
Invece, se dovesse emergere che la grazia è stata concessa sulla base di presupposti falsi o occultati, potrebbe aprirsi un nuovo procedimento ministeriale volto a valutare la validità del decreto originario.
«Trattandosi di un provvedimento eccezionale – ha ribadito Alfonso Celotto, ordinario di diritto Costituzionale all’università Roma Tre, all’Ansa – va comunque valutata tutta la situazione generale. Va capito bene se la grazia sia stata concessa su presupposti erronei e se quindi a quel punto diventa revocabile o modificabile». Celotto ha ricordato che «è un principio generale del diritto quello dell’atto uguale e contrario, cioè non si può mai escludere che ci sia spazio per far venire meno una grazia se si scopre che la grazia era stata concessa sulla base di presupposti non sussistenti o non conferenti».
