L’applicazione del meccanismo delle accise mobili per ridurre la fiammata dei prezzi di benzina e gasolio dopo lo scoppio della crisi in Medio Oriente «dipende necessariamente dal verificarsi di tutte le condizioni economico‑finanziarie previste, in mancanza delle quali le stesse non possono operare». Nel frattempo sia lo scenario che le criticità per l’applicazione sono oggetto di «vigile attenzione da parte del Governo, che monitora costantemente l’evoluzione della situazione». La risposta è arrivata dal ministero dell’Economia con la sottosegretaria Lucia Albano a un question time in commissione Finanze alla Camera presentato dal Movimento 5 Stelle (prima firmataria Enrica Alifano). Una risposta arrivata poco dopo che la premier Giorgia Meloni aveva spiegato al Senato che «il meccanismo si attiva quando l’aumento diventa strutturale, quando l’impatto sui cittadini diventa un impatto reale».
I rincari dei prezzi dei carburanti
Il tema posto nel question time al ministero è se ritenesse «sussistenti i presupposti per l’adozione immediata del decreto di riduzione delle accise sul prezzo dei carburanti e se non ritenga improrogabile adottare iniziative normative contestualmente con tempestività per rimuovere le criticità del meccanismo introdotte nel 2023, adottando parametri di valutazione più sensibili e rappresentativi delle reali oscillazioni dei prezzi al distributore, al fine di rendere immediatamente disponibili le risorse derivanti dall’extra gettito Iva per il taglio delle accise di almeno 15 centesimi al litro, scongiurando altresì la ripartenza della spirale inflazionistica».
Il meccanismo delle accise mobili
Nella sua risposta il Mef ricorda che il meccanismo delle accise mobili è stato «previsto dall’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede, a tutela del cittadino consumatore, che con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili stabilite dal Testo unico accise (Tua), possano essere diminuite per compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio».
Il tutto, però, è vincolato alla condizione che «tale prezzo aumenti, sulla media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento indicato nell’ultimo documento di economia e finanza o nella relativa nota di aggiornamento presentati alle Camere, tenendo altresì conto dell’eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all’adozione del medesimo decreto, del prezzo internazionale del petrolio greggio rispetto a quello indicato nel Def e nella nota di aggiornamento».
La mancanza delle condizioni
Quindi perché scattino i presupposti per l’adozione del meccanismo devono verificarsi «tutte le condizioni economico‑finanziarie previste, in mancanza delle quali le stesse non possono operare».











