In questi giorni di grande caldo l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti per le aziende che intendono chiedere la cassa integrazione ordinaria a fronte di temperature elevate. Lo ha fatto con un messaggio (numero 2130 del 3 luglio 2025). Ecco, in sintesi, alcune indicazioni fornite dall’istituto di previdenza. Un chiarimento che arriva a poche ore dalla sottoscrizione del Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Le indicazioni dell’Inps riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere la cigo sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (Fis) o ai Fondi di solidarietà bilaterali .
Quando le aziende possono richiedere l’integrazione salariale
La prestazione può essere richiesta sia a fronte dell’ordinanza della pubblica autorità, per cause non imputabili all’impresa e ai lavoratori, sia laddove le temperature medesime risultino superiori a 35 gradi. Tuttavia, «anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura cosiddetta “percepita”, che è più elevata di quella reale.
Come fare richiesta
Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”. In questo caso, i datori di lavoro devono soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza la necessità di doverla allegare.
La doppia causale
Le prestazioni di integrazione salariale possono essere riconosciute per i periodi di sospensione o per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze. In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, chiarisce ancora l’Inps, è comunque possibile richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Non è comunque possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Tuttavia, nel caso in cui venga presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate dalla pubblica autorità, l’Inps chiarisce che nel corso dell’istruttoria si deve tenere conto di questa circostanza.
Possono essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, in maniera indipendente dall’accertamento, le giornate/ore per le quali le ordinanze hanno vietato lo svolgimento delle attività lavorative. A tale fine, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, devono riportare i soli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica autorità, senza la necessità di doverla allegare.