Non solo il margine di errore fissato a 3 km/h fino a 100 all’ora. Non solo l’oscuramento automatico dei volti nelle immagini scattate frontalmente. Nel decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riscrive le regole per l’omologazione degli autovelox compare anche una novità meno evidente: per la prima volta vengono fissati parametri numerici di affidabilità che i dispositivi dovranno rispettare per ottenere il via libera.
La distinzione tra dispositivi approvati e omologati
Sono alcuni dei tasselli dell’atteso provvedimento con cui il Mit prova a dare una risposta al lungo contenzioso sugli autovelox, alimentato negli ultimi anni da una serie di ricorsi e sentenze che hanno acceso il dibattito sulla distinzione tra apparecchi “approvati” e “omologati”. Il decreto introduce una disciplina unica per l’omologazione e definisce nel dettaglio le caratteristiche tecniche che i dispositivi dovranno possedere.
I tassi per essere affidabili
Tra le novità c’è appunto quella che può essere definita una sorta di “patente di affidabilità”. Non basta più misurare la velocità. Gli autovelox dovranno dimostrare di raggiungere specifici livelli di prestazione in una serie di funzioni chiave. Il tasso di rilevamento dei veicoli dovrà essere almeno del 90%. La corretta associazione della velocità al veicolo rilevato dovrà arrivare almeno al 95%. La stessa soglia del 95% è prevista per l’acquisizione delle immagini e per il riconoscimento delle targhe. Anche la classificazione dei veicoli dovrà raggiungere il 90%.
Si tratta di parametri che entrano direttamente nelle procedure di prova e che puntano a misurare non soltanto la precisione della velocità rilevata, ma l’intera catena che porta all’accertamento dell’infrazione.
I margini nella rilevazione della velocità
Il decreto interviene anche sul tema dell’accuratezza della misurazione. Durante le verifiche di omologazione, il valore registrato dal dispositivo non potrà discostarsi di oltre 3 km/h rispetto allo strumento campione per velocità fino a 100 km/h. Oltre tale soglia il limite è fissato al 3%. È un requisito tecnico distinto dalla tolleranza applicata alle sanzioni, che resta quella prevista dalla normativa vigente.










