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Notiziario

È stata depositata oggi, negli uffici della Cancelleria della Corte Costituzionale, la sentenza della Consulta numero 192 del 2024 sulle questioni di costituzionalità relative alla legge sull’autonomia differenziata. Il comunicato diffuso dalla Corte lo scorso 14 novembre aveva evidenziato sette profili di illegittimità (dai Lep alle aliquote sui tributi) e cinque norme salvate a patto di darne una «lettura costituzionalmente orientata». La Corte ha accolto parzialmente i ricorsi delle quattro Regioni guidate dal centrosinistra (Campania, Puglia, Sardegna e Toscana) che hanno impugnato la legge Calderoli. I giudici hanno ritenuto “non fondata” la questione di costituzionalità dell’intera legge considerando invece “illegittime” alcune specifiche disposizioni. Da qui l’invito al Parlamento a “colmare i vuoti” che ne derivano.

L’autonomia differenziata, insomma, non è incostituzionale in sé, perché non contrasta con principi fondamentali come l’unità della Repubblica. Può essere anzi un’occasione di sviluppo efficiente dei criteri di sussidiarietà; ma per esserlo ha bisogno di correzioni su tutti i suoi meccanismi fondamentali. Il primo «profilo di incostituzionalità» investe infatti il cuore del processo: che cosa può essere trasferito alle Regioni? Non «materie o ambiti di materie» ma solo «specifiche funzioni legislative e amministrative», cioè i singoli filoni di attività che compongono una materia, e il loro trasferimento va «giustificato, in relazione alla singola regione, alla luce del principio di sussidiarietà».

Consulta su Autonomia: alcune funzioni non vanno trasferite

Non solo. «Vi sono delle materie, cui pure si riferisce l’art. 116, terzo comma della Costituzione (ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia – ndr), alle quali afferiscono funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà. Vi sono, infatti, motivi di ordine sia giuridico che tecnico o economico, che ne precludono il trasferimento». È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza della Consulta depositata oggi. In questo caso la Corte fa riferimento a materie in cui «predominano le regolamentazioni dell’Unione europea» come la politica commerciale comune, la tutela dell’ambiente, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e le grandi reti di trasporto, ma anche le «norme generali sull’istruzione» che hanno una «valenza necessariamente generale ed unitaria» – le funzioni relative alla materia sulla «professioni» e i sistemi di comunicazione.

«Su alcune materie decida solo il Parlamento»

«ll regionalismo corrisponde a un’esigenza insopprimibile della nostra società, come si è gradualmente strutturata anche grazie alla Costituzione. Spetta, però, solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale» scrive ancora la Consulta nella sentenza sulle questioni di costituzionalità relative alla legge sull’autonomia differenziata, in cui ha accolto parzialmente i ricorsi di quattro Regioni. «La vigente disciplina costituzionale riserva al Parlamento la competenza legislativa esclusiva in alcune materie affinché siano curate le esigenze unitarie (art. 117, secondo comma, Cost.)»

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