Battuta d’arresto per la procura di Milano nella vicenda giudiziaria di Glovo, finita sotto commissariamento per caporalato digitale: per il gip di Milano al momento non c’è obbligo da parte della società spagnola di assumere i rider con contratto di subordinazione. Se ne occuperà, dice il gip, il giudice del lavoro (caso per caso evidentemente).
L’inchiesta coordinata dal pm milanese Paolo Storari aveva messo in luce un sistema di sfruttamento radicato, all’interno del quale i rider venivano pagati 2-3 euro a consegna, senza tutele. Il processo di “risanamento” previsto dall’amministrazione giudiziaria, imposta dopo le indagini dal Tribunale, ha portato a partire da settembre a un miglioramento dei salari (14 euro all’ora, con il riconoscimento dei tempi di pausa se superiori ai 3 minuti). Ma non tutto è stato risolto: per la procura, che si è opposta allo scioglimento dell’amministrazione giudiziaria, è necessario prevedere anche un contratto di subordinazione vero e proprio.
Il gip ha dato però una risposta diversa: sul punto deve intervenire il Tribunale del lavoro. Il giudice di Milano Roberto Crepaldi ritiene di doversi esprimere solo sul tema di una retribuzione che scongiuri l’ipotesi del reato di caporalato e non sulla natura del contratto.
La materia impone «cautela» e un’analisi caso per caso visto l’impatto economico -organizzativo sulla società e sugli stessi lavoratori obbligati a una prestazione assai più rigida, ad esempio in termini di orari e mono-committenza. «Ulteriore cautela deve essere indotta dal fatto che neppure tra le parti sociali – forse proprio per i risvolti appena evidenziati – la tematica della subordinazione è trattata in modo univoco e il mercato in questo settore offre esempi diversificati», scrive il giudice.
Per Crepaldi l’intervento cautelare «resta improntato sulla verifica del raggiungimento di livelli retributivi sufficienti a garantire i diritti costituzionali dei lavoratori, tematica che prescinde dalla qualificazione del rapporto stesso che ben potrà essere oggetto di separato contenzioso davanti al giudice del lavoro».












