Storie Web sabato, Settembre 5

Con il via libera del Veneto alla legge sulle procedure per il suicidio medicalmente assistito si riaccende il confronto sul fine vita. Dopo l’ok del Veneto – prima Regione di centrodestra – salgono a quattro, in Italia, le regioni che lo hanno regolamentato: la legge è stata approvata anche in Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna. In pratica per quasi 15 milioni di italiani – un italiano su quattro – sono state disciplinate le procedure per accedere al diritto al fine vita secondo i paletti stabiliti dalla Corte costituzionale nella sua storica sentenza del 2019 (e quelle successive) e in particolare: patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e capacità di decidere liberamente e consapevolmente.

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In queste quattro Regioni è stato disciplinato l’iter con le modalità per presentare la richiesta di suicidio assistito, i tempi e gli organismi che valutano i requisiti. Per chi vive nel resto d’Italia ci sono a volte alcuni atti amministrativi a regolare la materia, ma nella pratica si procede caso per caso con il rischio di lunghi rinvii e di un rimpallo tra le Asl. E con la concreta possibilità di avere una risposta diversa in base alla regione in cui si vive. Gli occhi sono puntati anche sul Parlamento da cui si attende una legge da sette anni, un obiettivo che al momento resta un rebus

Tutti i paletti I paletti stabiliti dalla Corte costituzionale

Sono otto le decisioni della Corte costituzionale: l’ordinanza 207 del 2018 e sette sentenze, dal 2019 al 2026. Il percorso nasce nel 2017, quando Marco Cappato accompagnò in Svizzera Dj Fabo, Fabiano Antoniani, per il suicidio assistito e poi si autodenunciò. Su quel caso, con l’ordinanza 207 del 2018, la Consulta rilevò un possibile contrasto con la Costituzione del divieto assoluto di aiuto al suicidio e lasciò circa un anno al Parlamento per intervenire, rinviando l’udienza al settembre 2019. La legge non arrivò e con la sentenza 242 del 2019 la Corte stabilì che l’aiuto al suicidio non è punibile in presenza di precise condizioni: patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e capacità di decidere liberamente e consapevolmente. Devono inoltre essere rispettate le procedure della legge 219 del 2017 e verificati i requisiti dal Servizio sanitario nazionale.

Da allora la Consulta ha precisato quel perimetro. La sentenza 135 del 2024 ha chiarito la nozione di trattamento di sostegno vitale; la 66 del 2025 ha precisato che il requisito può riguardare anche chi rifiuti un trattamento necessario alla sopravvivenza. La 132 ha affrontato invece le modalità dell’autosomministrazione del farmaco. Si è poi aperto il fronte regionale: con la 204 del 2025 la Corte ha riconosciuto alle Regioni margini sugli aspetti organizzativi e procedurali. La 148 del 2026 è intervenuta sulla legge approvata dalla Sardegna, dichiarando illegittime alcune disposizioni che oltrepassavano quei limiti. Infine, con la 152 del 2026, la Consulta ha confermato che la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale resta un requisito per la non punibilità delineata dalla 242.

Il rischio di avere una risposta diversa in base alla Regione

“In assenza di una legge statale, a quasi 7 anni dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, le procedure sono affidate ai Servizi sanitari regionali: 4 Regioni si sono dotate di una legge sulle modalità organizzative, altre hanno adottato atti amministrativi, altre ancora procedono caso per caso. Ne deriva che la stessa richiesta può ricevere risposte diverse a seconda del territorio e del professionista incaricato. Su un diritto fondamentale, in una procedura che non ammette correzioni successive, la disomogeneità delle garanzie non è accettabile”. Cosi spiega in una nota la Società italiana di Epidemiologia psichiatrica e l’Associazione Luca Coscioni che hanno inviato agli assessorati alla Salute delle Regioni un protocollo tecnico che definisce, in modo operativo, come accertare la capacità di prendere decisioni libere e consapevoli nelle richieste di suicidio medicalmente assistito. “L’accertamento della capacità decisionale è l’unico presupposto che richieda una valutazione clinica di natura psicopatologica ed è, al tempo stesso, quello privo di riferimenti metodologici condivisi – argomenta l’associazione Luca Coscioni – Il protocollo proposto dalla Siep colma questo vuoto: nessuna diagnosi psichiatrica costituisce di per sé motivo di esclusione; la valutazione è individualizzata e condotta con strumenti validati; sono previsti almeno due colloqui a distanza di giorni, di cui uno riservato in assenza di terzi; è obbligatorio il parere di un secondo psichiatra indipendente quando la componente psichiatrica è rilevante; ogni giudizio di non idoneità va motivato per iscritto”.

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