
Dal 19 gennaio 2026 è disponibile sul sito dell’Inps il servizio per richiedere l’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo per quest’anno, riferita all’anno di competenza 2025. Lo ha ricordato nei giorni scorsi lo stesso istituto di previdenza (messaggio 154 del 16 gennaio). Il servizio rimarrà disponibile fino al del 30 aprile, termine ultimo per la presentazione della domanda, ed è raggiungibile sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”. L’istruttoria delle domande verrà avviata a partire da maggio, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.
Come accedere al servizio
Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale: SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS); eIDAS. In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli istituti di patronato.
Il sostegno
L’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS) è stata introdotta dal dlgs 175/23 in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. L’obiettivo del sostegno è garantire a tale categoria di lavoratori un sostegno economico alla luce della specificità delle prestazioni di lavoro e del loro carattere strutturalmente discontinuo.
Le novità previste dalla manovra
La legge di Bilancio 2026 (legge 199/25), con riferimento al requisito reddituale per l’accesso alla prestazione, ha previsto che il richiedente debba essere in possesso di un reddito, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 35.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda. Inoltre, quanto al requisito delle cinquantuno giornate minime di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, la manovra ha previsto che, per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il medesimo requisito è soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno quindici giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente o almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda.









