
L’eccezione diventa regola
In questo modo l’eccezione si candida a diventare la regola, a partire dal fatto che la scelta per la strada accelerata da parte dell’amministrazione «procedente», cioè quella che gestisce il procedimento, può avvenire «direttamente» fin dall’avvio, tranne nei casi in cui sia un’altra norma a imporre il modello tradizionale di conferenza (la «simultanea sincrona» prevista dall’articolo 14-ter della legge 141). È quest’ultima, quindi, a essere spostata alla casella delle eccezioni.
Nei termini più immediati, la prima conseguenza è la riduzione generalizzata da 45 a 30 giorni dei termini per i pareri ordinari, e da 90 a 45 per gli enti che si occupano dei temi più delicati, cioè la tutela «ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute o dell’incolumità pubblica». Queste scadenze cedono il passo solo quando prevale un termine più lungo indicato da regole Ue.
I correttivi da indicare
Ma il tratto più caratterizzante del meccanismo accelerato è quello che cancella l’ipotesi di «non possumus» inappellabile, e impone alle sovrintendenze e agli altri enti che non concedono il via libera di indicare i correttivi necessari a ottenerlo. Correttivi che, precisa la regola, devono uniformarsi ai criteri di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria, tre parametri che possono diventare decisivi nei casi in cui si verifichi un contenzioso.
L’obiettivo è quello di accorciare in modo strutturale quei «tempi di attraversamento» che vanno dalla decisione di attivare un investimento fino all’avvio dei lavori, e che secondo tutti i monitoraggi degli anni scorsi pesano più della fase di esecuzione dei lavori nel determinare la durata complessiva di gestazione delle opere pubbliche.
La stessa ambizione a costruire un’architettura di regole e tempi certi ispira anche un altro intervento scritto nella bozza di decreto legge, con cui si precisa che il silenzio assenso non scatta solo nei casi in cui «la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto».










