Storie Web sabato, Gennaio 17
Fine vita, la Consulta accoglie in parte il ricorso del governo sulla legge della Toscana

Illegittime alcune disposizioni della legge regionale toscana, ma al tempo stesso vengono respinte le censure statali rivolte all’interno impianto normativo. La Corte costituzionale, con la sentenza n.204, ha accolto in parte il ricorso del governo contro la legge della Regione Toscana sul fine vita, che disciplinava le modalità organizzative per dare attuazione alle proprie precedenti pronunce in materia di suicidio medicalmente assistito.

La legge della Regione Toscana

La legge regionale della Toscana del 2025 mirava a colmare un vuoto applicativo, prevedendo l’istituzione di commissioni multidisciplinari presso le aziende sanitarie, la definizione di una procedura per la presentazione e la valutazione delle richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito, il coinvolgimento dei comitati etici, l’indicazione di termini per le verifiche e la possibilità di garantire l’assistenza sanitaria necessaria, anche attraverso risorse regionali aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza.

Le disposizioni illegittime

La Corte ha però dichiarato incostituzionali numerose disposizioni, limitatamente a specifici articoli, commi o periodi, ritenuti eccedenti le competenze regionali. Sono stati colpiti gli articoli che attribuivano alla Regione e alle commissioni sanitarie poteri di regolazione troppo ampi dell’intera procedura, fino a configurare una disciplina autonoma dell’aiuto medicalmente assistito. In particolare, la Consulta ha censurato le norme che consentivano deleghe in passaggi decisivi, che definivano in modo vincolante le modalità di attuazione della prestazione e che concentravano in capo agli organi regionali un controllo complessivo sull’accesso e sull’esecuzione. 

Non fondate le questioni contro la legge nel complesso

Al tempo stesso, la Corte ha ritenuto non fondate le questioni sollevate contro la legge nel suo complesso e contro le disposizioni che si limitano all’organizzazione del servizio sanitario, riconoscendo che le Regioni possono intervenire per dare attuazione alle sentenze costituzionali, purché senza invadere ambiti riservati alla competenza statale.

La Corte ritiene che, nel suo complesso, la legge regionale sia riconducibile «all’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute» e persegua la finalità di «dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che – trovandosi nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza 242 del 2019 – la sentenza Dj Fabo/Cappato – così come ulteriormente precisate nella sentenza 135 del 2024 chiedano di essere aiutate a morire».

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