È contraria al diritto dell’Unione europea l’imposta del 5% applicata dall’Italia ai dividendi che gli intermediari finanziari percepiscono, in quanto società madri, dalle loro società figlie con sede in altri Stati membri. E questo vale anche quando la tassazione è realizzata mediante un’imposta che non è un’imposta sui redditi delle società, ma include nella sua base imponibile questi dividendi o una loro frazione.
Banca Mediolanum
Banca Mendiolanum dopo oltre 10 la spunta nei confronti del Fisco italiano. Nel corso degli esercizi fiscali 2014 e 2015, l’istituto di credito con residenza fiscale in Italia, aveva percepito dividendi dalle sue controllate che avevano le loro residenze fiscali in altri Stati membri dell’Unione. Banca Mediolanum li aveva inclusi nella base imponibile dell’imposta sul reddito delle società (Ires), nei limiti del 5% del loro importo. Nella sua qualità di intermediario finanziario, essa Mediolanum aveva incluso questi dividendi nella base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), nella misura del 50% del loro ammontare. Passaggio questo per rispettare le regole della “legge Irap” ovvero del decreto legislativo istitutivo del tributo regionale nella parte in cui si applica agli intermediari. In seguito, Banca Mediolanum aveva chiesto il rimborso di questa quota dell’Irap, sostenendo che questa disposizione era contraria al diritto dell’Unione. L’amministrazione finanziaria aveva respinto l’istanza di recupero sostenendo che la norma Irap non è contraria alla direttiva 2011/96 2. Il giudice italiano, dinanzi al quale la causa è ancora pendente, aveva chiesto alla Corte di giustizia un’interpretazione della direttiva.
La sentenza dei giudici Ue
La Corte di giustizia ha respinto la tesi del Fisco italiano e ha riconosciuto il diritto al rimborso per banca Mediolanum. I giudici, infatti, hanno ricordato che, per quanto riguarda il trattamento fiscale degli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre, la direttiva 2011/96 lascia esplicitamente agli Stati membri la scelta tra il sistema dell’esenzione e il sistema dell’imputazione. L’Italia ha scelto il sistema dell’esenzione. Tuttavia, oltre a tassare i dividendi distribuiti alle società madri residenti in Italia dalle loro società figlie in una misura, ammessa da tale direttiva, corrispondente al 5% del loro ammontare, la normativa nazionale impone, in sostanza, di includere il 50% di questi dividendi nella base imponibile di un’altra imposta, vale a dire l’Irap, indipendentemente dall’origine dei dividendi. Per la Corte la direttiva 2011/96 5, quando prevede che uno Stato membro se sceglie l’esenzione deve astenersi dal sottoporre a imposizione gli utili che una società madre residente nello Stato membro percepisce dalle sue società figlie residenti in altri Stati membri, non riguarda un’imposta in particolare. Di conseguenza, dal punto di vista letterale, il sistema dell’esenzione riguarda qualsiasi imposta che includa nella sua base imponibile i dividendi che una società madre percepisce dalle sue controllate aventi sede in altri Stati membri. Inoltre, la Corte rileva che tale direttiva mira ad evitare la doppia imposizione di tali utili in termini economici e che, pertanto, il sistema dell’esenzione riguarda qualsiasi imposta che, nello Stato membro di residenza della società madre, includa nella sua base imponibile anche solo una parte di detti utili, a prescindere dalla sua natura. Dunque la norma della “legge Irap” relativa specificamente a questi intermediari determina come effetto che il 50 % dei dividendi che tali intermediari percepiscono dalle loro controllate è incluso nella base imponibile dell’Irap di cui questi ultimi sono debitori, indipendentemente dall’origine dei dividendi.
La decisione spetta al giudice nazionale
Pertanto, qualora sia stato scelto il sistema dell’esenzione, la direttiva 2011/96, osta ad una normativa nazionale mediante la quale uno Stato membro può tassare, in una misura superiore al 5% del loro ammontare, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro percepiscono dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri, anche qualora tale imposizione sia realizzata mediante un’imposta che non è un’imposta sui redditi delle società, come l’Ires, ma include nella sua base imponibile tali dividendi, o una loro frazione, come nel caso dell’Irap. Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.