L’Inps aggiorna i requisiti del bonus Giovani. La legittima fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto. È quanto spiega l’Inps (messaggio 1935 del 18 giugno). Il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Giovani” è stato integrato con l’inserimento della seguente dichiarazione: “la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto”.
La misura dell’incentivo
La misura dell’incentivo (previsto dall’articolo 22, comma 1, del decreto Coesione, dl 60/2024) è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata dal comma 7 dell’articolo 22 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
La richiesta della Commissione europea
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che la Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa. Il ministero del Lavoro ha precisato che la legittima fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione. Di conseguenza, spiega ancora l’Inps, questa condizione di ammissibilità viene richiesta, analogamente a quanto già previsto per la legittima fruizione dell’esonero “Donne” (previsto dall’articolo 23 del decreto Coesione) e per l’esonero “Giovani” (comma 3 dell’articolo 22 del medesimo decreto), anche per l’esonero “Giovani”. Pertanto, conclude l’ente di previdenza, in linea con questa indicazione, è necessario un aggiornamento delle procedure attuative e del modulo di domanda.