Storie Web martedì, Aprile 28

L’aula del Senato ha approvato il disegno di legge sulla produzione e vendita del pane. Il voto è avvenuto per alzata di mano, gran parte delle opposizione avevano annunciato l’astensione. La proposta presentata nel dicembre 2022 su iniziativa del senatore di FdI, Luca De Carlo, dovrà ora passare alla Camera per il via libero definitivo. Con l’obiettivo di garantire la corretta informazione dei consumatori e la valorizzazione del pane fresco, il testo definisce cosa si intende per pane fresco, le caratteristiche e tipologie di pane, la definizione di lievito, la commercializzazione del pane conservato o che dura più a lungo.

L’obiettivo del provvedimento

Tutelare un prodotto da sempre indiscusso protagonista delle tavole degli italiani. Ora che è arrivata la fumata bianca sul ddl, si cerca di garantire maggiore sicurezza per i consumatori per evitare che finiscano nelle trappole dei prodotti surgelati scambiati per freschi. Un mercato che – a causa delle poche informazioni riportate sulle etichette – risulta essere poco trasparente durante la fase di acquisto delle materie prime.

Dal comma 4 al comma 7, infatti, sono indicate le denominazioni delle etichette da apporre sugli imballaggi per la vendita di pane ottenuto da cottura parziale, surgelato, da cottura di impasti preparati con farine alimentari o con aggiunta di uno o più ingredienti. Tra le iniziative, la salvaguardia dei prodotti made in italy e l’istituzione della «Festa del pane».

La definizione di “pane”

Con 20 articoli il ddl introduce le definizioni per il pane fresco, disciplinando l’utilizzo in commercio delle diverse denominazioni del prodotto alimentare. Definisce inoltre quali sono le caratteristiche e tipologie di pane, aggiunte e ingredienti particolari, dei grissini, la definizione di lievito, la commercializzazione del pane a lunga conservazione. Le diverse tipologie di pane vengono invece indicate nell’articolo 3, definite dal tipo di farina utilizzata nella sua produzione

Quando il prodotto non è più fresco

Il nuovo comma 3 contenuto nel provvedimento vieta l’utilizzo della denominazione di “pane fresco” quando il prodotto è stato commercializzato almeno ventiquattro ore dopo il completamento del processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione.

Condividere.
Exit mobile version