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Arrivano al traguardo, dopo una travagliata trattativa con la Commissione europea, le modifiche al piano di incentivi Transizione 5.0. Ci sono il potenziamento delle aliquote e le semplificazioni. Ma a sorpresa, alla fine, a quanto pare per problemi di allineamento di risorse sollevati dal ministero dell’Economia, salta la proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 del termine per effettuare gli investimenti. Passa quindi solo in parte quello che era considerato l’antidoto alle notevoli difficoltà attuative che hanno frenato la maggior parte delle imprese, con prenotazioni dei crediti d’imposta ancora ferme a meno del 5% degli oltre 6,2 miliardi di fondi Pnrr disponibili. L’emendamento del governo alla legge di bilancio, frutto del lavoro del ministero delle Imprese e del made in Italy guidato da Adolfo Urso, è stato depositato ieri nella commissione Bilancio della Camera.

Secondo lo schema ora in vigore gli incentivi coprono investimenti fino a 50 milioni di euro. L’emendamento riduce da tre a due gli scaglioni, potenziando l’aliquota per la quota dei progetti compresa tra 2,5 e 10 milioni, in cui si concentra gran parte dei piani delle piccole e medie imprese. Nel dettaglio, in questo scaglione di spesa il beneficio sale dal 15% al 35% se il risparmio energetico conseguito è compreso tra il 3 e il 6% in riferimento alla struttura produttiva o tra il 5 e il 10% in relazione al processo interessato dall’investimento; aumenta dal 20 al 40% con riduzioni energetiche comprese rispettivamente tra 6-10% e 10-15%; viene incrementato dal 35% al 45% nei casi di massima efficienza cioè oltre 10% per la struttura e oltre 15% per il processo. La retroattività di questi incrementi, per investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino all’entrata in vigore della legge di bilancio, è subordinata a un’apposita comunicazione del Gse sulla base della disponibilità delle risorse nell’ambito del plafond Pnrr.

Le altre novità, dalla lettura della norma, appaiono invece automaticamente retroattive. Vengono potenziati i vantaggi per l’acquisto di pannelli fotovoltaici. La norma originaria prevede che L’investimento in piani che comprendono i moduli fotovoltaici a maggiore efficienza concorre a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, in base al tipo di prodotto, al 120% o al 140% del loro costo. Ora le percentuali salgono, rispettivamente, al 140 e 150% e viene “super-incentivata” anche la categoria ad efficienza immediatamente inferiore (quella meno costosa sul mercato), con maggiorazione del 130%.

Via libera anche al cumulo con altri incentivi, apertura molto attesa dalle imprese. L’emendamento contiene non solo la possibilità di sommare il beneficio al credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno, ma anche a sorpresa (punto più complicato del negoziato con Bruxelles) la cumulabilità con ulteriori agevolazioni finanziate dalla Ue, a condizione che il sostegno non copra le stesse quote di costo ei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Sul fronte delle semplificazioni, invece, passa l’automatismo nel calcolo della riduzione dei consumi energetici per i beni strumentali acquistati che vanno a sostituire beni con caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi. In questo caso, l’efficienza viene automaticamente considerata del 3% in riferimento alla struttura produttiva e del 5% per i processi interessati, ferma restando la possibilità di dimostrare un risultato più alto. La riduzione dei consumi, inoltre, viene considerata comunque conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati tramite una Esco (Energy service company) in presenza di un energy performance contract nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire i risparmi minimi prima citati. Quanto alle Esco, l’emendamento prevede anche che possono accedere direttamente ai crediti d’imposta per progetti di investimento effettuati presso l’azienda cliente.

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