Storie Web giovedì, Febbraio 12
Tifosi nel capitale sociale delle società sportive, la Lega insiste: ddl incagliato per il niet di Lotito

I dettagli del disegno di legge

Sono nove gli articoli del ddl, tra cui quello dell’invarianza finanziaria. Il primo ne chiarisce i principi, mentre il secondo distingue società dilettantistiche e professionistiche: nelle prime il modello è di tipo democratico-associativo, con ogni socio con un voto (indipendentemente dalla quota detenuta); nelle professionistiche, invece, si mantiene la struttura capitalistica, ma si impone la presenza di un ente di partecipazione popolare con almeno l’1% del capitale.

L’articolo prevede strumenti di tutela della presenza dell’ente in operazioni straordinarie e riconosce un diritto di nomina nel consiglio di amministrazione al raggiungimento del 30% del capitale. Si tratta di una soluzione intermedia tra la totale libertà societaria e modelli più incisivi come quello tedesco del “50+1”, mirando a inserire un elemento di democrazia partecipativa senza alterare radicalmente gli assetti proprietari.

Per il terzo punto, l’ente può assumere forma associativa o societaria, ma deve rispettare principi di democraticità interna (un voto per partecipante), inclusione, trasparenza e non lucratività. Viene imposto il divieto assoluto di distribuzione degli utili, anche indiretta, e sono tipizzate le ipotesi di distribuzione indiretta, secondo una tecnica normativa già utilizzata nel diritto del Terzo Settore. L’ente deve inoltre essere «adeguatamente rappresentativo», cioè comprendere un numero di sostenitori pari almeno al 30% della media degli spettatori paganti degli ultimi tre anni (con soglie transitorie ridotte).

Il diritto di prelazione

Il resto tratta principalmente la questione della prelazione. La società che rispetta requisiti stringenti ottiene il diritto di prelazione previsto dall’articolo 5. I requisiti sono la limitazione alla distribuzione degli utili (massimo 50% per le professionistiche), il reinvestimento obbligatorio di almeno il 25% degli utili nel settore giovanile e di almeno il 25% nello sport per disabili, oltre all’introduzione di una clausola statutaria che vieta la distribuzione delle riserve e impone la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad associazioni sportive dilettantistiche locali non lucrative.

In caso di perdita del titolo sportivo, la società a partecipazione popolare ha diritto di prelazione nell’assegnazione del titolo, a parità di condizioni economiche e garanzie. Questo per preservare il radicamento territoriale e impedire la dispersione dell’identità sportiva.

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