Il Governo spinge l’acceleratore sul contrasto alla tratta di esseri umani. E lo fa ampliando anche alla maternità surrogata nel Codice penale il novero dei comportamenti che integrano i reati di tratta e riduzione in schiavitù, potenziando la formazione dei magistrati e rafforzando gli indennizzi per le vittime. Il Consiglio dei ministri ha approvato salvo intese lo schema di decreto legislativo che attua la direttiva europea 2024/1712 sulla prevenzione e la repressione della tratta. A firmarlo, i ministri Tommaso Foti (Affari europei) ed Eugenia Roccella (Famiglia, natalità e pari opportunità).
Maternità surrogata tra le modalità che integrano i reati
In 14 articoli, il testo si premura innanzitutto di modificare l’articolo 600 del Codice penale (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), allungando la lista delle modalità di sfruttamento punibili con la reclusione da otto a vent’anni: non solo più solo «la costrizione a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi», ma anche la maternità surrogata, l’adozione illegale e il matrimonio forzato. Stessa estensione viene proposta per l’articolo 601 riferito alla tratta, in cui inoltre nel novero delle prestazioni sessuali viene inserita anche «la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale».
Ipotesi carcere fino a tre anni per i clienti
In valutazione resta invece il nuovo articolo 601.1, «approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta», che nell’articolato entrato in Cdm propone pene per i clienti “consapevoli”: la norma ipotizzata, che però richiede un surplus di confronto nel Governo, stabilisce che chiunque sfrutti le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di tratta o riduzione in schiavitù «è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3mila».
La formazione per pubblici ufficiali, operatori e magistrati
In linea con quanto già previsto per il reato autonomo di femminicidio, anche in questo caso il provvedimento rafforza i percorsi di formazione: rispetto alla prescrizione generica indicata nel Dlgs 24/2014 lo schema di decreto legislativo prevede che le amministrazioni organizzino specifici moduli formativi periodici e specialistici sulle questioni inerenti la tratta «per i pubblici ufficiali interessati e per tutti gli operatori che possono entrare in contatto con le vittime effettive o potenziali». Iniziative ad hoc dovranno essere contemplate anche nelle linee programmatiche proposte ogni anno dal ministro della Giustizia alla Scuola superiore della magistratura.
Indennizzi fino a 10mila euro
La bozza esplicita come il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria agli stranieri si applica anche alle «vittime presunte» e amplia i margini degli indennizzi che insistono sul Fondo per le misure anti-tratta istituito alla presidenza del Consiglio: la legge 228/2003 prevedeva fossero fissi e pari a 1.500 euro per ogni vittima; adesso si stabilisce che vadano da 1.500 euro a un massimo di 10mila euro.
