Arrivano nuove regole per lo smart working. Martedì 7 aprile entra infatti in vigore la prima legge annuale dedicata espressamente alle Pmi, le piccole e medie imprese (legge 34 del 2026, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 68 del 23 marzo 2026). Tra le novità, alcune riguardano le prestazioni di lavoro in modalità agile (articolo 11). Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.
L’informativa scritta
«Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro – recita la norma – l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali». La norma si applica ad aziende e datori di lavoro di qualsiasi dimensione.
Le sanzioni
Non solo. Una parte dell’articolo 11 (la lettera b) aggiorna un’altra norma: l’articolo 55 del decreto legislativo 81 del 2008, il Testo Unico sulla sicurezza, che delinea il pacchetto di sanzioni connesse alle violazioni delle previsioni in tema di salute e sicurezza. Il risultato è che, come ricorda la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell’ultimo approfondimento dal titolo “Lavoro agile e sicurezza: cosa cambia con la nuova legge sulle Pmi”, in caso di mancata consegna dell’informativa scritta al lavoratore e al RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) sugli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro scattano sanzioni per il datore di lavoro, che vanno dall’arresto da due a quattro mesi fino ad ammende che possono raggiungere i 7.403,96 euro. L’informativa, da fornire almeno una volta all’anno, deve indicare i rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro, compreso l’uso dei videoterminali.
Fattori di rischio specifici per il lavoro agile
La legge sulle Pmi, si legge nel testo dell’approfondimento, «interviene direttamente sul decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rafforzando un principio che negli ultimi anni aveva già trovato progressiva evoluzione nella prassi applicativa e nella riflessione dottrinale. Il legislatore individua, infatti, nell’informativa scritta lo strumento cardine attraverso il quale si realizza, nel lavoro agile, l’adempimento degli obblighi datoriali in materia di salute e sicurezza». «Il legislatore mostra così piena consapevolezza del fatto che il lavoro agile non costituisce una mera trasposizione del lavoro tradizionale in un diverso contesto, ma implica una diversa configurazione dei fattori di rischio».
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