Storie Web martedì, Aprile 7

Da oggi il datore di lavoro rischia da due a quattro mesi di arresto ed una sanzione da 1.708,61 a 7.403,96 euro. per la mancata consegna con cadenza almeno annuale dell’informativa scritta ai dipendenti in smart working (e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro,

Le novità introdotte dalla legge sulle Pmi

 È la conseguenza dell’entrata in vigore il 7 aprile della legge annuale sulle piccole e medie imprese (n. 34/2026), che ha reso perentorio un obbligo già previsto dall’articolo 22 della Legge n. 81/2017 – introducendo un regime sanzionatori specifico in ipotesi di mancata ottemperanza all’obbligo –, come sottolinea la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in un approfondimento sulle novità normative relative al lavoro agile, che viene ricondotto nell’alveo generale della disciplina prevenzionistica del Dlgs 81/2008, noto anche come Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

Nell’approfondimento sono contenute indicazioni operative e un modello di informativa per supportare le imprese nell’adeguamento alle nuove disposizioni.

Informativa scritta da fornire almeno annualmente

In particolare, la norma rafforza il ruolo dell’informativa scritta – da fornire almeno annualmente – quale strumento centrale per garantire la tutela della salute e sicurezza nei contesti diversi dai locali aziendali, dove il controllo diretto del datore di lavoro è limitato. L’informativa deve indicare i rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile, con particolare attenzione all’utilizzo dei videoterminali e ai rischi correlati, come affaticamento visivo, problematiche posturali e stress lavoro-correlato.

Il legislatore individua, infatti, nell’informativa scritta lo strumento cardine attraverso il quale si realizza, nel lavoro agile, l’adempimento degli obblighi datoriali in materia di salute e sicurezza, prendendo atto della peculiare configurazione del lavoro agile, caratterizzata dall’assenza di un controllo diretto da parte del datore di lavoro sugli ambienti nei quali la prestazione viene resa. In tali contesti, sottolinea lo studio dei consulenti del lavoro, la tradizionale logica della prevenzione fondata sull’intervento diretto sui luoghi di lavoro risulta inevitabilmente attenuata.

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