L’elettore che «rifiuta di ritirare tutte le schede», come oggi ha annunciato che farà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, «non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione». È quanto si legge nelle “Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione” redatte dal ministero dell’Interno in vista dei Referendum del’8 e 9 giugno.
«Pertanto, per un corretto computo del numero effettivo dei votanti per ciascun referendum, qualora il seggio abbia già “registrato” l’elettore nella lista sezionale e/o nel registro per l’annotazione del numero di tessera, occorre provvedere, nei relativi riquadri e colonne di tali documenti, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: “non votante”)», si legge ancora, e nello stesso paragrafo si precisa che «sulla tessera elettorale, il bollo della sezione non deve essere apposto (a meno che, ovviamente, non lo sia già stato)».
Il vademecum del Viminale equipara all’astensione anche il caso in cui, «in caso di svolgimento contemporaneo di più referendum», l’elettore «può astenersi dalla partecipazione al voto per uno o più di essi e quindi può legittimamente ritirare la scheda per alcuni referendum e rifiutarla per altri. Gli scrutatori prendono pertanto nota, sia nei riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro, sia nella lista sezionale a fianco del nome dell’elettore, dei referendum cui il predetto non partecipa e per i quali non può quindi essere considerato come votante».