«Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal primo luglio 2025 al 31 dicembre 2025», le imprese potranno richiedere integrazioni salariali “extra”, superando cioè i limiti di 52 settimane previsti dall’attuale legislazione. L’integrazione salariale sarà inoltre esonerata dal relativo contributo addizionale. È quanto prevede un emendamento del relatore, e quindi con buone possibilità di essere approvato, al decreto di sostegno ai comparti produttivi (compresa l’ex Ilva) all’esame del Senato.

Il monitoraggio dell’Inps

I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro per il 2025. L’Inps provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

Trattamento sostitutivo della retribuzione per operai agricoli

Lo stesso emendamento riconosce agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato e agli operai con contratto a tempo determinato un trattamento sostitutivo della retribuzione «anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative». L’attuale normativa riconosce infatti il trattamento in caso di sospensione completa dal lavoro per le giornate lavorative non prestate. Al costo di 33,7 milioni di euro per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

I protocolli

La stessa proposta di modifica stabilisce anche che «il Ministero del lavoro favorisce l’adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle Parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Alle attività le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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