Storie Web venerdì, Novembre 14
Notiziario

Il Papa, con il Motu proprio  ‘Coniuncta Cura’ sulle attività di investimento finanziario della  Santa Sede, ha stabilito che ci debba essere una “corresponsabilità”  nella gestione degli investimenti finanziari e di conseguenza non più  una esclusività da parte dello IOR, la banca vaticana.

“Corresponsabilità nella communio ” si legge nel Motu proprio reso noto oggi, “è uno dei principi per  il servizio della Curia Romana, come voluto da Papa Francesco e  stabilito nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, del 19  marzo 2022. Questa responsabilità condivisa, che riguarda anche le  Istituzioni curiali alle quali spettano le attività di investimento  finanziario della Santa Sede, richiede che siano consolidate le  disposizioni succedutesi nel tempo e siano ben definiti i ruoli e le  competenze di ciascuna Istituzione, rendendo possibile la convergenza  di tutti in una dinamica di mutua collaborazione”. Considerati questi motivi, “valutate attentamente le raccomandazioni  approvate all’unanimità dal Consiglio per l’Economia e consultate  persone esperte in questa materia”, il Papa con la Lettera Apostolica  in forma di Motu Proprio approva “integralmente quanto raccomandato” e stabilisce che “il Rescriptum intitolato ”Istruzione  sull’Amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della  liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa  Sede”, del 23 agosto 2022, è abrogato”.        

“Le attività di investimento finanziario della Santa Sede, che sono  dedicate all’uso proprio e realizzate in conformità con l’art. 219  della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, devono essere  conformi alle disposizioni stabilite dal Comitato per gli  investimenti, nel rispetto della Politica di investimento approvata.” Si legge inoltre che “Nel determinare le attività di investimento finanziario della Santa  Sede,  l’Amministrazione del Patrimonio della Sede  Apostolica generalmente fa effettivo uso della struttura organizzativa interna dell’Istituto per le Opere di Religione, a meno che gli organi competenti, come stabilito dagli statuti del Comitato per gli  Investimenti, non ritengano più efficiente o conveniente il ricorso a  intermediari finanziari stabiliti in altri Stati”.

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