Migranti e respingimenti

Nuovo regolamento Ue sui rimpatri, regole comuni per i 27. Arriva il divieto d’ingresso
Un “Ordine di rimpatri europeo” farà da terreno comune per le decisioni dei 27, fornendo “chiarezza” per l’intera Unione.

Domani è attesa la presentazione del nuovo regolamente europeo sui rimpatri. la Commissione introduce nell’ordinamento un cosiddetto ‘Ordine di rimpatri europeo’ che introduce la possibilità di rimpatriare le persone nei confronti delle quali è stata emessa un decreto di rimpatrio verso un Paese con il quale esiste un accordo o un’intesa, in sostanza  i cosiddetti ‘hub di rimpatrio’ posti in Paesi terzi.

Centri migranti in Albania (Ansa)

Il nuovo regolamento prevede che un simile accordo debba tenere conto di eventuali cambiamenti delle circostanze nel Paese dove è situato l’hub di rimpatrio. I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono esclusi dal rimpatri.

Ci sarebbero dei caveat rispetto all’arbitrio dei governi: in pratica la possibilità di rimpatriare i migranti irregolari verso tali Paesi dovrebbe “garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate” – si legge nella bozza del regolamento diffusa oggi – e in questo caso “un accordo o un’intesa può essere concluso solo con un Paese terzo dove sono rispettati gli standard e i principi internazionali in materia di diritti umani, in conformità con il diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento”.

Il regolamento è molto dettagliato, composto da 52 articoli è direttamente, e obbligatoriamente, applicabile dai singoli Stati membri e fornisce un quadro omogeneo di comportamento ai sinoli Paesi. “L’attuale mosaico di 27 diversi sistemi nazionali di rimpatrio, ciascuno con il proprio approccio e le proprie procedure, compromette l’efficacia dei rimpatri a livello Ue”, si legge nell’introduzione del testo.

Una importante novità è la codifica del “divieto d’ingresso” nel territorio dell’Ue alla chi non collabora con il processo di rimpatrio, non lascia lo Stato membro entro la data indicata oppure si sposta in un altro Stato membro senza autorizzazione. Il divieto – fino ad un massimo di 10 anni – scatta poi anche per chi pone un rischio alla sicurezza dei Paesi Ue. 

Condividere.
Exit mobile version