Storie Web lunedì, Gennaio 19
Legge sul consenso, cosa cambia se viene approvata?

Dopo il sì unanime ottenuto la scorsa settimana alla Camera e l’accordo trasversale tra le leader del governo e del principale partito di maggioranza che sembrava aver blindato la riforma, la proposta di legge volta a modificare il reato di violenza sessuale per introdurre in modo esplicito il concetto del “consenso libero e attuale” è stata inaspettatamente bloccata al Senato. Il voto definitivo era atteso per oggi, 25 novembre, ma, a sorpresa, parte della maggioranza ha richiesto ulteriori approfondimenti su un testo che sembrava aver messo d’accordo tutti e che allineava l’Italia alle prescrizioni del diritto internazionale in tema di violenza di genere.

Se il supplemento di indagine fugasse i dubbi dei senatori indecisi e il testo approvato dalla Camera venisse infine confermato, il concetto del “consenso libero e attuale” verrebbe introdotto in modo esplicito nel nostro ordinamento diventando presupposto di liceità degli atti sessuali. Secondo la formula rinnovata dell’art. 609-bis del codice penale «chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali a un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Non si tratta di una novità meramente simbolica ma di un importante cambiamento di prospettiva processuale, che interviene a favore di chi, per dimostrare di aver subito violenza, si trovava spesso esposta a forme di vittimizzazione secondaria.

Ma cosa cambierebbe in concreto?

Nei fatti, fino a ora, nei processi per stupro per provare il sopruso bisognava dimostrare l’elemento della costrizione e della minaccia e in questa fase a chi denunciava veniva chiesto conto di elementi legati al proprio stile di vita o a scelte personali di atteggiamento e addirittura abbigliamento che, non rilevanti per ponderare una violenza, derivavano non di rado in insinuazioni umilianti e sminuenti per le vittime. Così, per esempio, donne soggette al fenomeno scientificamente provato del “freezing”, che letteralmente immobilizza le vittime, incapaci di reagire, muoversi e urlare di fronte alla violenza, dovevano affrontare la frustrazione di dimostrare l’abuso subito.

Allo stesso modo, nel caso di costrizioni avvenute nell’ambito di una relazione consolidata o dopo aver assunto sostanze stupefacenti (volontariamente o involontariamente) l’accertamento della violenza poteva risultare tanto difficile e gravoso da scoraggiare le donne, fino a spingerle a rinunciare alla denuncia, pur di non sopportare il peso di una probatio diabolica.

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