Storie Web giovedì, Aprile 9

Uno degli aspetti più rilevanti sarà la possibilità di esercitare l’azione diretta risarcitoria nei confronti della compagnia assicurativa, senza la necessità di coinvolgere in prima battuta il professionista.

Alti standard in ospedale

Parallelamente, la norma impone standard elevati anche all’interno degli ospedali, regolando la composizione dei comitati di valutazione dei sinistri, che dovranno essere caratterizzati da alta professionalità e multidisciplinarietà. Un legame indissolubile viene poi creato tra la validità della copertura assicurativa e l’aggiornamento professionale continuo: i medici dovranno aver raggiunto la percentuale richiesta di crediti formativi triennali — pari al 70% — pena l’inefficacia della protezione assicurativa, salvo eventuali rinvii normativi.

Questa evoluzione normativa si inserisce in un contesto in cui la responsabilità professionale rappresenta uno dei nodi più sensibili del sistema sanitario. In Italia il contenzioso medico-legale continua a rappresentare una delle principali fonti di pressione sul sistema: secondo diverse analisi negli ultimi anni le richieste di risarcimento sono state circa 30-35 mila all’anno. Per quanto attiene alla responsabilità di carattere penale, è noto che solo una quota relativamente limitata – stimata tra il 2% e il 4% — si conclude con una condanna. Ciò nonostante, il peso professionale, psicologico e organizzativo dei procedimenti penali (e civili) resta significativo e contribuisce alla diffusione della cosiddetta medicina difensiva, che secondo alcune stime può incidere per diversi miliardi di euro l’anno sulla spesa sanitaria complessiva.

Il peso del contenzioso

Il contenzioso pesa quindi sui professionisti come una spada di Damocle permanente, anche quando l’esito finale non è sfavorevole. Per questo la legge Gelli-Bianco ha rappresentato un primo passo importante nel ridefinire il quadro della responsabilità sanitaria, introducendo principi fondamentali come la centralità delle linee guida e il rafforzamento dei sistemi di gestione del rischio clinico. Tuttavia, l’esperienza applicativa degli ultimi anni ha mostrato come alcune questioni strutturali richiedessero ulteriori interventi regolatori, in particolare sul versante assicurativo.

La gestione del rischio

In questo scenario l’obbligo assicurativo non deve essere interpretato come un mero adempimento formale, ma come un tassello di un sistema più ampio di gestione del rischio clinico e di tutela reciproca tra professionisti e cittadini. Un sistema che deve garantire da un lato il diritto dei pazienti a un risarcimento equo e tempestivo e dall’altro la serenità professionale dei medici, evitando che la paura del contenzioso condizioni in modo eccessivo le scelte cliniche.

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