Il ricorso ai conti cointestati, gestiti con firma singola o congiunta, sulla base della presunzione della titolarità al 50% delle somme detenute sul conto corrente, è storicamente riconosciuto come la forma primordiale di pianificazione patrimoniale. Tuttavia, l’operatività dei conti cointestati, in particolare quando collegati a depositi titoli, solleva questioni complesse e critiche che riguardano principalmente tre ambiti: fiscale, successorio e di compliance.

«L’ambito fiscale è cruciale – spiega Alberto Chiesa, responsabile Wealth Planning di Mediobanca Private Banking – specialmente per quanto riguarda i depositi titoli annessi al conto cointestato. Questi depositi possono essere strutturati prevedendo sia una rubrica comune (congiunta), sia delle rubriche separate (nominali) per ogni singolo soggetto contitolare». Come spiega Chiesa, nella sezione comune del deposito titoli sono inseriti gli investimenti che costituiscono la grande maggioranza delle scelte degli investitori italiani, ovvero obbligazioni, titoli di Stato e fondi comuni aperti. Nelle sezioni nominative possono invece essere depositate solo le azioni e certe tipologie di fondi chiusi nominativi.

Quando si parla di titoli una delle questioni che subito viene alla mente, è quella della compensazione delle minusvalenze. «La distinzione tra rubriche è fondamentale per la compensabilità delle plusvalenze e delle minusvalenze. Le minusvalenze sono attribuite per persona fisica, in base al codice fiscale. Se si realizza una plusvalenza su un’azione nominativa (collocata nella sezione nominativa), questa può essere compensata al 100% con le minusvalenze presenti sulla posizione nominativa di quel singolo soggetto. Se si realizza una plusvalenza su un bond (che si trova nella sezione comune/congiunta), essa potrà essere compensata solo per il 50% sulla posizione delle minusvalenze di un soggetto e per il restante 50% sulla posizione delle minusvalenze dell’altro soggetto contitolare».

Queste regole, applicate dal mercato, influenzano notevolmente l’utilizzo delle minusvalenze nominative e la pianificazione patrimoniale. «Va tenuto conto che queste compensazioni – aggiunge Renzo Parisotto, esperto fiscale – avvengono presso ogni singolo intermediario depositario (vedi cosiddetti regime amministrato o regime gestito) mentre nel caso di regime dichiarativo sarà compito del contribuente stesso».

La cointestazione (si veda anche l’articolo nella pagina accanto, ha anche conseguenze dal punto di vista successorio. Le conseguenze della morte (de cuius) di uno dei titolari variano a seconda della natura dell’asset e della rubrica di deposito. «Considerato che di norma tali titoli sono depositati presso intermediari/banche – aggiunge Parisotto – questi ultimi sono a loro volta tenuti al rispetto dell’articolo 48 del Testo unico delle successioni che impone di “non rilasciare” il patrimonio del defunto sino a quando non sia fornita prova del corretto adempimento ai fini successori (vedi da ultimo Provv Direttore Ade del 13 /02/2025). Nelle istruzioni al modello viene specificato quali informazioni fornire per il patrimonio finanziario avendo specifico riguardo ai depositi intrattenuti con gli intermediari».

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