Le richieste di Cassa integrazione salariale per temperature elevate – per la riduzione o sospensione delle attività lavorative – possono essere riconosciute “laddove le temperature medesime risultino superiori a 35 °C” ma “anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura ’percepita’, che è più elevata di quella reale”. È quanto si legge nel messaggio 2130 dell’Inps, pubblicato il 3 luglio 2025.

Da indicare anche la tipologia dell’attività svolta

“Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se le stesse comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori”, si legge nel messaggio dell’Istituto, in cui si spiega che “anche l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, ecc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella effettivamente registrata dal bollettino meteo. Pertanto, la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al gradiente termico, come registrato dai bollettini meteo, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori”.

Le indicazioni dell’Inps – all’indomani del Protocollo caldo firmato dal ministro del lavoro e le parti sociali per promuovere le buone pratiche con l’obiettivo di scongiurare infortuni e malattie professionali negli ambienti di lavoro – riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (Cigo) sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (Fis) o ai Fondi di solidarietà bilaterali. “Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale utilizzando la causale ’sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori’”. Mentre in caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Considerata la combinazione di temperatura e tasso di umidità

“Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale – scrive ancora l’Inps – Pertanto, nel valutare le istanze si deve tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia superiore a quella effettivamente rilevata”. Inoltre “le indicazioni fornite con il presente messaggio valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, quando le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o nei casi in cui l’utilizzo dei predetti sistemi non sia compatibile con le lavorazioni stesse”.

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