Diventano operative le nuove penali per i concessionari del gioco on line che non rispettano le clausole stampate nelle convenzioni o che rispettano i livelli di servizio fissati dalle stesse convenzioni. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto attuativo della riforma del gioco on line (parte integrate della delega fiscale) che fissa le clausole penali contrattuali nel rispetto comunque del principio di ragionevolezza, proporzionalità, non automaticità, nonché gradualità in funzione della gravità dell’inadempimento.
Le penali
Secondo il nuovo regolamento che entrerà in vigore per la fine del mese di marzo in virtù dei 15 giorni di vacatio legis il valore della penale è in misura fissa per gli inadempimenti per l’omissione di attività obbligatorie essenziali per la prosecuzione della concessione e che comportano la sospensione della raccolta o per la violazione di divieti specifici che prevedono, in caso di inadempimenti reiterati, la possibilità di adottare un provvedimento di decadenza. Non solo. Il valore della penale è definito in misura fissa, moltiplicata per i giorni di ritardo, per il mancato compimento di attività che devono essere svolte con tempestività o in caso di mancato rispetto di specifici termini fissati dalla convenzione, che comunque non comportano la sospensione della raccolta. Fuori da questi casi gli schemi di convenzione definiscono limiti di valore minimi e massimi della penale, in funzione della gravità dell’inadempimento, nonché della recidività del comportamento del concessionario del gioco on line.
Quando scattano ragionevolezza e gradualità delle penali
Il regolamento appena approvato fissa anche le modalità con cui l’agenzia delle Dogane in virtù dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, non automaticità, nonché di gradualità in funzione della gravità dell’inadempimento. Adm, infatti, potrà fissare l’importo della penale da applicare al singolo inadempimento convenzionale individuando una componente fissa collegata all’evento e due componenti variabili, collegate alla gravità dell’inadempimento e alla recidività della condotta del concessionario. In sostanza i Monopoli potranno applicare, in tutti i casi di inadempimento, il limite minimo della penale prevista dalla convenzione della concessione come componente fissa legata all’evento. Potrà inoltre applicare una quota della penale nel limite del 30% della differenza tra il massimo e il minimo edittale della penale stessa in funzione della gravità della mancanza del concessionario e che comunque potrà aumentare in misura lineare in finzione della durata della concessione. Infine l’agenzia potrà applicare una quota della penale fino al 70% della differenza tra minimo e massimo edittale della penale, nei casi di recidiva anche questa crescente ogni due anni con l’incedere della concessione.
Attenuazioni delle penali
Se gli uffici dell’amministrazione finanziaria riscontrano nuovi fatto o elementi in grado di ridurre la responsabilità del concessionario la penale può essere applicata nella misura fissa fino alla percentuale del 30% o anche in relazione alla gravità degli inadempimenti o di recidiva del concessionario la penale potrà essere fissata nella misura minima prevista dalla convenzione di concessione.
Gli accertamenti delle inadempienze
L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dieci anni di tempo (prescrizione ordinaria) per accertare e contestare ai concessionari eventuali inadempienze convenzionali tali da far scattare una penale. E questo potrà farlo in via documentale se l’adempimento ritenuto violato consiste nella trasmissione o presentazione di documenti, relazioni, attestazioni o certificazioni anche su richiesta di Adm. C’è poi anche l’analisi dei dati resi disponibili dal partner tecnologico Sogei Spa e presenti nelle banche dati e nel sistema centralizzato dei concessionari se l’inadempimento convenzionale riguarda specifiche attività, operazioni o l’adozione di regole tecniche o procedure informatiche misurabili con gli applicativi di controllo esistenti. C’è poi sempre la strada tecnico/informatica, ossia un’analisi che partendo dalla documentazione prodotta dal concessionario l’infrazione convenzionale contestata riguardi specifiche attività o l’adozione di specifiche regole tecniche o procedure informatiche per le quali il concessionario è tenuto alla presentazione di appositi report tecnici.