La disputa legale sulla gara per il rinnovo della concessione cinquantennale dell’autostrada A22 Modena-Brennero registra una novità. Ieri il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato da Autostrada del Brennero, l’attuale concessionario, relativo al solo capitolo del bando che riguarda il diritto di prelazione in favore del promotore (ovvero, la società medesima). Autobrennero chiedeva la sospensione cautelare della norma. In sostanza, il bando del Mit prevede sì, il riconoscimento della prelazione in favore del promotore ma solo previo parere favorevole dell’Unione europea. E soprattutto stabilisce che il promotore, nella domanda di partecipazione, dovrà allegare, a pena d’esclusione, una dichiarazione di rinuncia di indennizzo e/o rivendicazione qualora il riconoscimento del diritto di prelazione fosse dichiarato incompatibile con la normativa comunitaria.

Secondo i giudici, «la dichiarazione di rinuncia è destinata a produrre effetti nell’eventualità che il riconoscimento del diritto di prelazione sarà dichiarato incompatibile con la normativa Ue da parte della Commissione europea, sicché, allo stato, non sembrano sussistere i caratteri di attualità e concretezza del pregiudizio dedotto dalla parte ricorrente». Pertanto, il Tar ha ritenuto, di non poter accogliere la domanda cautelare proposta da Autobrennero.

La procedura di gara, quindi, va avanti e per il momento resta confermata la scadenza del 31 marzo 2025 come limite per depositare le offerte preliminari da parte dei gruppi potenzialmente interessati ad aggiudicarsi la futura concessione per la A22 Modena-Brennero. Resta ancora in piedi l’altro ricorso, quello presentato da Autostrade per l’Italia (Aspi) che chiede l’annullamento di tutta la gara. Secondo i legali di Aspi, il bando del Mit contiene disposizioni che alterano in modo determinante la par condicio dei concorrenti e si pongono in contrasto con la disciplina comunitaria. Vedremo se anche su questo ricorso i giudici amministrativi si pronunceranno prima del 31 marzo. Non è neppure escluso che, se i tempi del Tar dovessero allungarsi, il Mit possa valutare un’ulteriore proroga del termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse.

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