L’inchiesta sulle Olimpiadi invernali 2026 si biforca: da una parte una richiesta di archiviazione – o in alternativa di intervento della Consulta -; dall’altra una nuova possibile accusa per Deloitte, consulente della Fondazione Milano Cortina per i servizi digitali.

La prima inchiesta: il nodo della natura della Fondazione

Per quanto riguarda il primo punto, le ipotesi di reato sono la turbativa d’asta e la corruzione, partendo dal presupposto che la Fondazione è un ente di natura pubblica, essendo di nomina governativa e istituzionale e avvalendosi di garanzie finanziarie pubbliche. Questa la ragione della contestazione relativa all’appalto 2020-2021, in cui risultano indagati dal maggio 2024 Luca Tomassini, imprenditore di Vetrya che vinse gli affidamenti, l’ex ad della Fondazione Vincenzo Novari, e Massimiliano Zuco, un ex dirigente. Oltre al filone sulla commessa per la digitalizzazione vinta da Vetrya c’è anche quello sulle modalità di assunzione del personale.

L’accusa nei loro confronti era appunto partita come corruzione, poi ridefinita dal tribunale del Riesame come corruzione fra privati, ma le visione fra gli inquirenti sono rimaste diverse, proprio perché non è stato risolto il nodo della natura giuridica della Fondazione.

La situazione si è poi ulteriormente complicata. Subito dopo il sequestro del 21 maggio da parte del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf nei confronti dei tre indagati, il governo si è affrettato a redigere un decreto in cui chiarisce che la Fondazione Milano Cortina è un ente di diritto privato, puntando evidentemente a far crollare le ipotesi di reato di corruzione e turbativa d’asta. Fatto che la procuratrice aggiunta di Milano, Tiziana Siciliano, ha definito «di una gravità inaudita», parlando di decreto «illegittimo». Il procuratore capo Marcello Viola ha spiegato inoltre che l’ente «sebbene si qualifichi, in forza di una norma di rango primario, come ente non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, in realtà abbia una natura sostanzialmente pubblicistica, perseguendo uno scopo di interesse generale, con membri, risorse e garanzie dello Stato e di enti locali».

In aggiunta, lo scorso febbraio anche l’Anac, l’Autorità nazionale anti corruzione, in un approfondimento trasmesso al comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali, ha scritto che la Fondazione si qualifica come ente di diritto pubblico, per tre ragioni: perché gli organi di direzione sono di nomina pubblica; persegue un interesse pubblico di portata generale; non incorre in alcun rischio d’impresa, dato che gli eventuali deficit di bilancio sono a carico di Stato ed enti territoriali.

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