Per il 2025 verrà riconosciuto un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia dei clienti domestici con valori dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 25mila euro. Non sono ancora note le modalità di invio della domanda e quelle di erogazione, ma sembra che la procedura possa essere la stessa dei bonus sociali gas e luce, cioè senza bisogno di compilare moduli o effettuare una richiesta formale: i contributi, insomma, verranno scontati direttamente nelle bollette.
Questa è la principale novità per le famiglie, contenuta nel decreto legge 19/2025 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio scorso), che, secondo le valutazioni del Governo, interesserà circa 8 milioni di famiglie, con uno stanziamento di 1,65 miliardi di euro.
Lo sconto di 200 euro sulla bolletta sarà aggiuntivo per chi già percepisce il bonus sociale: si tratta di circa 3 milioni di famiglie con Isee fino a 9.530 euro (15mila euro con tre figli, 20mila con almeno quattro figli) che, in base alle norme attuali, hanno già diritto a uno sconto sulla bolletta della luce pari, per l’intero 2025, a 168 euro per i nuclei fino a due componenti (219 euro per quelli con tre e quattro componenti e 241 euro per quelli più numerosi).
Tutti coloro che già beneficiano dell’aiuto, in pratica, riceveranno in aggiunta il «contributo straordinario» di 200 euro. Invece, le famiglie che hanno un Isee superiore a 9.530 euro e inferiore a 25mila prenderanno solo l’importo una tantum da 200 euro, dopo aver ottenuto dal portale Inps la certificazione Isee.
In ogni caso l’accredito delle somme dovrebbe essere “automatico”, come per i bonus sociali gas e luce: i requisiti di ammissibilità vengono verificati dal sistema informativo integrato (Sii) – la banca dati che contiene le informazioni relative alle forniture elettriche e gas e i dati dei clienti a cui è intestato il contratto di fornitura, quali il codice fiscale – e a quel punto l’importo verrà riconosciuto senza bisogno di fare istanza dal primo trimestre utile successivo alla presentazione dell’indicatore.