Il ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia, ha aggiornato le tabelle di liquidazione del Fondo per le vittime dell’amianto nei cantieri navali, per le annualità 2024 e 2025. Possono accedervi i lavoratori di società partecipate pubbliche — e chi ha operato in appalto, subappalto o somministrazione per loro conto — che hanno contratto patologie asbesto-correlate ai sensi dell’articolo 13 della legge 257/1992, oltre ai loro eredi.
Due platee
Le tabelle allegate al provvedimento distinguono due platee. Per i lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate, l’indennizzo cresce in base alla fascia di invalidità riconosciuta: 28mila euro fino al 20%, 68mila euro tra il 21 e il 40%, 120mila euro tra il 41 e il 60%, 184mila euro tra il 61 e l’80%, fino a 260mila euro per le fasce dall’81 al 100%.
Per gli eredi dei lavoratori deceduti, gli importi sono invece fissi e legati al numero dei beneficiari, non alla gravità della patologia: 168.250 euro per un erede, 235.550 euro per due, 329.770 euro per tre o più.
L’accesso al Fondo
L’accesso al Fondo non è automatico: richiede una sentenza esecutiva o un verbale di conciliazione — giudiziale o sottoscritto in sede protetta — depositato nel 2024 o nel 2025, a seconda dell’annualità richiesta. In caso di morte del lavoratore nelle more del giudizio, con eredi che ne hanno proseguito la causa, si applica la tabella 1; se invece sono gli eredi ad aver instaurato il giudizio dopo il decesso, si applica la tabella 2. In ogni caso l’indennizzo del Fondo non può superare quanto già riconosciuto in sentenza o in conciliazione, e per ciascun evento accertato può essere erogato un solo indennizzo.
Il decreto ammette al Fondo anche le società partecipate pubbliche prive di manleve o garanzie assicurative originarie, che possono chiedere il rimborso delle somme già versate ai lavoratori a titolo di risarcimento, a condizione di produrre la quietanza di pagamento. Restano escluse le domande dei lavoratori a cui l’Inail non abbia riconosciuto la patologia asbesto-correlata: un diniego che, in caso di decesso, si estende anche agli eredi.
